
Smaltimento dei rifiuti: cos’è e come funziona il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Marzo 4, 2025
Perché smaltire i dati sensibili aziendali in sicurezza è essenziale
Maggio 7, 2025L’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) rappresenta una svolta importante per la digitalizzazione e la trasparenza nella gestione dei rifiuti in Italia. Previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, questo strumento è progettato per monitorare in modo puntuale il ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione fino allo smaltimento o al recupero. Ma chi sono i soggetti obbligati al RENTRI? In questo articolo faremo chiarezza sulle categorie coinvolte e sui criteri che determinano l’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Cos’è il RENTRI?
Il RENTRI è un sistema telematico creato per sostituire gradualmente i registri cartacei e digitali utilizzati fino a oggi da imprese e operatori del settore ambientale. Il suo obiettivo principale è quello di assicurare la tracciabilità completa dei rifiuti lungo tutta la filiera, migliorando il controllo, la trasparenza e l’efficienza delle attività di gestione. La transizione al RENTRI segue un calendario preciso, con scadenze differenziate in base alla categoria dei soggetti coinvolti e alla dimensione dell’impresa.
RENTRI iscrizione: chi è obbligato?
Una delle domande più frequenti che le aziende del settore si pongono oggi è: “chi sono i soggetti obbligati al RENTRI?” La normativa individua diverse categorie di operatori e produttori che devono obbligatoriamente iscriversi al registro. Vediamole nel dettaglio:
1. Impianti di trattamento rifiuti
Tutti gli enti e le imprese che effettuano il trattamento di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI. Sono inclusi anche gli impianti che trattano i RAEE, un settore dove la tracciabilità è fondamentale per garantire il corretto recupero dei materiali.
2. Trasportatori di rifiuti
Anche chi raccoglie o trasporta rifiuti pericolosi o non pericolosi a titolo professionale deve iscriversi al RENTRI. Questo vale sia per aziende che svolgono attività di trasporto conto terzi sia per quelle che gestiscono la logistica internamente.
3. Commercianti e intermediari
I soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti senza detenere fisicamente i materiali sono anch’essi obbligati alla registrazione. Il monitoraggio digitale permette di verificare con precisione il flusso e la destinazione finale dei rifiuti.
4. Consorzi di filiera
I consorzi istituiti per la gestione di specifiche tipologie di rifiuti, come pile, accumulatori, pneumatici o RAEE, sono tenuti a iscriversi al RENTRI, contribuendo alla tracciabilità dei flussi gestiti nell’ambito collettivo.
5. Produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi sono obbligati all’iscrizione se hanno più di 10 dipendenti e se l’attività da cui derivano i rifiuti è di tipo industriale, artigianale, o relativa a trattamenti di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e la depurazione delle acque reflue.
Chi non è obbligato a iscriversi al RENTRI
Sono esclusi dall’obbligo:
- Le imprese e gli enti con fino a 10 dipendenti che producono soltanto rifiuti non pericolosi, anche se provenienti dal recupero e smaltimento dei rifiuti, dai fanghi prodotti durante la potabilizzazione e il trattamento delle acque, dalla depurazione delle acque reflue, e dai rifiuti generati dalla pulizia dei fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie.
- Gli enti, le imprese e i soggetti che non fanno parte di un’organizzazione formale, se producono solo rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole, agro-industriali, silvicoltura e pesca (come previsto dall’art. 2135 del Codice Civile. L’esclusione vale anche per chi genera rifiuti da costruzioni, demolizioni e scavi, da attività commerciali o di servizio, da strutture sanitarie, oppure da veicoli fuori uso.
Anche se non obbligati, questi soggetti possono iscriversi volontariamente al RENTRI per semplificare la gestione e garantire maggiore controllo documentale.
Come si calcola il numero di dipendenti
Ai fini della determinazione dell’obbligo di iscrizione al RENTRI, il numero di dipendenti si calcola considerando tutti i lavoratori subordinati (compresi part-time e stagionali) in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Titolari e soci sono conteggiati solo se risultano dipendenti a libro paga.
Ad esempio, se un’impresa deve iscriversi nel 2025, dovrà considerare il numero di dipendenti risultante al 31 dicembre 2024.
Le tempistiche di iscrizione al RENTRI
Il regolamento RENTRI è entrato ufficialmente in vigore il 15 giugno 2023, ma l’obbligo di iscrizione è suddiviso in più fasi, in base alla categoria e al numero di dipendenti. Ecco i tre principali scaglioni previsti:
- Dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025: devono iscriversi gli impianti di trattamento rifiuti, i trasportatori, i commercianti e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, le imprese produttrici di rifiuti pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti e delegati.
- Dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025: è il turno delle imprese produttrici di rifiuti pericolosi, di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali, entrambe le categorie con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.
- Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026: dovranno iscriversi le imprese con fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi, i soggetti non inquadrabili come enti o imprese e tutti i produttori minori rientranti nelle categorie precedenti.
Le figure operative nel RENTRI
All’interno del RENTRI operano tre figure distinte:
- L’Operatore, ovvero il soggetto titolare dell’obbligo di iscrizione (impresa, ente presente in Indice PA, organizzazione).
- Il Rappresentante, persona fisica che accede al sistema per conto dell’operatore con poteri di rappresentanza.
- L’Incaricato, delegato dal rappresentante, che può essere anche esterno all’organizzazione, abilitato ad agire all’interno del portale RENTRI.
RAEE e RENTRI: una filiera da tracciare
I RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) rientrano pienamente nelle categorie di rifiuti soggette a tracciabilità tramite RENTRI. Le aziende che producono, trattano, trasportano o intermediano RAEE devono dunque prestare particolare attenzione a questo nuovo obbligo.
Noi di Sirmet siamo attivi dal 1986 nel trattamento dei RAEE e, da allora, ci impegniamo ogni giorno per offrire alle imprese e ai professionisti un supporto concreto e affidabile. I nostri impianti tecnologicamente avanzati ci permettono di gestire in modo sicuro ed efficiente ogni fase dello smaltimento. Ma non solo: affianchiamo i nostri clienti anche nella gestione e compilazione della documentazione necessaria, fornendo assistenza completa per rispettare tutti gli obblighi previsti dal RENTRI.
Per informazioni, consulenze o per affidare a professionisti la gestione dei RAEE, contattaci subito: www.sirmet-srl.com/contatti/
Photo Credits:
Foto di Scott Graham per Unsplash